Recupero Onorari
Pubblicato da Giorgio Muccio in Professione Forense · 25 Luglio 2019
Rimessa alle Sezioni Unite,
attesa la rilevanza, della seguente questione:
a) se, nell’attuale quadro
normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai
sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., resti tuttora impregiudicata la
possibilità di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi in un unico
processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia
(e quindi- nel caso qui in esame, la Corte di appello di Napoli), dando
continuità all’orientamento maggioritario formatosi nel vigore dell’art. 28, L.
794/1942, anche tenendo conto dell’affermata natura non inderogabile della
competenza del giudice adito per il processo;
b) se, invece, i criteri di
competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base
del coordinamento tra il secondo comma dell’art. 14, D. LGS 150/2011 e l’art.
637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande
autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli
giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex
art. 637 c.p.c. (con salvezza del cd. foro del consumatore), restando in ogni
caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del
processo.
Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza interlocutoria del 17 giugno
2019, n. 16212.
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