Pubblicato il DM sulle linee guida

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Pubblicato il DM sulle linee guida

Unione Giuristi Italiani
Pubblicato da Giorgio Muccio in Sanità · 23 Agosto 2017
È stato pubblicato il 10 agosto in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 che istituisce l'elenco dei soggetti che dovranno elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi nel rispetto della legge sulla responsabilità dei medici (L. n. 24/2017).
Il decreto firmato il 2 agosto dal ministro Lorenzin dà attuazione ad uno dei punti più significativi della riforma Gelli, approvata definitivamente il 28 febbraio 2017, avviando di fatto il sistema nazionale delle linee guida. Con il provvedimento in commento, infatti, si dà attuazione all'art. 5 della riforma Gelli-Bianco istituendo e regolamentando l'elenco dove saranno iscritte le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che avranno il compito di scrivere le best-practices cui gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi.
L’art. 2 del decreto elenca i requisiti che le società dovranno possedere per essere iscritte nell'elenco:
 rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
 rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;
 atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2 e cioè:
a) denominazione, sede, patrimonio;
b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso:  indicazione  del procedimento per la elezione democratica  degli  organismi  statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata  limitata  nel  tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni  dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
e) professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;
f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta;
g) assenza di finalità di lucro;
h) previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente;
i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
l) previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.
Gli interessati ai sensi dell’art. 1 comma 2 e ss potranno presentare l'istanza di iscrizione a mezzo p.e.c.  digitalmente firmata entro 90 giorni dal 10 agosto (data della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale), utilizzando il modello scaricabile sul portale istituzionale del Ministero della salute.



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