Liquidazione TFR o TFS iure successionis o iure proprio?

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Liquidazione TFR o TFS iure successionis o iure proprio?

Unione Giuristi Italiani
Pubblicato da Giorgio Muccio in Lavoro · 15 Novembre 2012

Quesito:  
Le somme maturate a titolo di indennità di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs) da un lavoratore in caso di suo decesso entrano a far parte dell'asse ereditario e va corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione?
Risposta:  
Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo.
Al termine del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione dello stesso, l’ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.
In deroga ai principi generali della successione mortis causa, nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, Infatti, tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono a una funzione previdenziale. Le modalità di erogazione di dette somme, come precisato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 6 febbraio 2009, differiscono a seconda del momento del decesso del lavoratore e del grado di parentela dell’erede beneficiario. Nel caso di morte del dipendente in attività, in deroga ai principi generali della successione mortis causa, ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Tali soggetti acquistano l’indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge. L’indennità spettante per diritto proprio non concorre a formare l’attivo ereditario (articolo 12, comma 1, lettera c), D.Lgs. 346/1990) e la sua corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità e l’ente previdenziale non è vincolato all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 48 del Tus prima di disporne il pagamento.
In assenza dei soggetti individuati dalla legge, il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione mortis causa, tanto testamentaria che legittima. In quest’ultimo caso, l’acquisto dell’indennità avviene iure ereditario, e l’istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non era obbligato a presentarla.
La riserva legale di destinazione è fissata dal legislatore relativamente all’ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l’evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.
In tale ipotesi, l’istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l’indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, deve acquisire, il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a tale adempimento.




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